INFO UTILI

Provvidenze economiche 2011

Provvidenze economiche per invalidi civili e ciechi civili per il 2011
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili e dei ciechi civili per l’anno 2011.

Calcolo percentuale d'invalidità disabilità visiva

Crediamo possa risultare utile riportare di seguito le tabelle che regolano attualmente la valutazione della disabilità visiva ai fini del riconoscimento d'invalidità.

Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari ai fini del riconoscimento della percentuale d'invalidità.

Tabella composta di 9 colonne e 9 righe.
Le celle della prima riga e della prima colonna sono di intestazione.
Le intestazioni si riferiscono al visus disponibile per ciascun occhio.
Le cella dati riportano la percentuale d'invalidità riconosiuta per ciascuna combinazione di visus presente nei due occhi.

Tabella relativa alla classificazione della disabilità visiva in base alla Legge 138/01.

Tabella composta di 3 colonne e 6 righe.
Le celle della prima riga sono di intestazione.
Nella prima colonna sono elencate le diverse tipologie di disabili visivi riconosciuti; nella seconda colonna il corrispondente limite di residuo visivo (con correzione); nella terza colonna il corrispondente limite relativo al campo visivo.
I due parametri possono essere considerati in alternativa; in latre parole: se il proprio residuo visivo è superiore a quello previsto per la tipologia corrispondente, ma il campo visivo non supera il limite previsto, si considera buono il campo visivo
L'accertamento del campo visivo dev'essere eseguito attraverso l'esame di laboratorio denominato "griglia di Estermen"


Principali agevolazioni per ipovedenti

Le prime e più importanti agevolazioni sono quelle che partendo dall'ipovedente stesso ne favoriscono l'integrazione sociale a tutti i livelli e la qualità della vita:
  • desiderio di essere autonomi;
  • desiderio di essere soggetti attivi nella vita familiare, di relazione e sociale;
  • desiderio e curiosità di viaggiare e conoscere la realtà;
  • desiderio di studiare e lavorare;
  • desiderio di leggere ed essere informati.
Di seguito una SINTETICA PANORAMICA delle principali agevolazioni previste a favore degli ipovedenti.

Agevolazioni per la fornitura di ausili.

  • Gli ausili compresi nel "nomenclatore tariffario" possono usufruire di un contributo ASL totale o parziale.
  • Per godere di queste agevolazioni occorre:
    - avere una certificazione che attesti lo status di cieco civile (residuo visivo non superiore a 1/20, ovvero un campo visivo non superiore al 10%);
    - avere una certificazione come invalido civile con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con la massima correzione, ovvero un campo visivo non superiore al 30%.
  • gli ausili non compresi nel "nomenclatore tariffario" e tecnologicamente avanzati possono usufruire di contributi regionali totali e parziali.

    Tali contributi sono in genere riconosciuti se accompagnati da certificazione ai sensi della legge 104/92.
  • L'acquisto di ausili può comportare, sempre ai sensi della legge 104/92 l'agevolazione IVA al 4% e la detraibilità IRPEF del 19%.

Agevolazioni fiscali.

  • Esenzione dal pagamento del bollo auto (ipovedenti max decimisti o con campo visivo non superiore al 30%).
  • L'acquisto di ausili può comportare, sempre ai sensi della legge 104/92 l'agevolazione IVA al 4%.

Spese detraibili.

  • spese sanitarie specialistiche per portatori di handicap, detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede 129,11 Euro;
  • detrazione IRPEF del 19%, senza franchigia, per sussidi tecnici ed informatici
  • detrazione IRPEF del 19%, per l'acquisto di mezzi di locomozione (con limite di spesa e ogni 4 anni).

Spese deducibili.

Spese mediche generiche e di assistenza, interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi (IRPEF).

Agevolazione Sanitarie.

L'esenzione dei ticket è regolata a livello regionale.

Agevolazione sui mezzi di trasporto.

  • ferrovie, agevolazione tariffaria nazionale: Concessione Speciale III (modello 28C);
  • ferrovie, assistenza sui treni e in stazione;
  • aerei: agevolazioni tariffarie a discrezione delle compagnie;
  • aerei: assistenza a bordo e in aereoporto a discrezione delle compagnie;
  • trasporto locale (bus, tram, metrò), agevolazione concesse a livello territoriale;
  • taxi, "buoni taxi" concessi a livello territoriale.

Agevolazioni per lo studio ed il lavoro.

  • "assistente alla comunicazione" per gli studenti di ogni ordine e grado, agevolazione regolata a livello provinciale;
  • possibilità di seguire piani di studio personalizzati ed esami con "prove equipollenti", ai sensi della legge 104/92;
  • diritto all'iscrizione alle liste per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99;
  • permessi (3 giorni al mese o 2 ore al giorno) ai sensi della legge 104/92 sul posto di lavoro.

Riconoscimenti pensionistici.

I riconoscimenti economici per i ciechi con residuo visivo o invalidi civili (decimisti) sono diversi. Tali riconoscimenti sono soggetti a limiti di reddito.
Ai ciechi con residuo visivo è riconosciuta una "indennità speciale", slegata dal reddito.

Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore.
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità di erogazione.
Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione e effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica.

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefìci già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

Fornitori dei dispositivi protesici.

/strong>1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2.
Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

Modalità di erogazione.

1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici e redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2. comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, dellacorrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 9 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia ai tornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli B, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione.

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato in fondo al presente articolo
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell' articolo 4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

TEMPI MINIMI DI RINNOVO

Protesi oculari:
- in vetro 2 anni
- in resina 3 anni
Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti:
- bastone bianco rigido o pieghevole 3 anni
- orologio da tasca o da polso, sveglia 6 anni
- termometro 4 anni
Altri ausili:
- ingranditori per PC e sistema ICR 6 anni
- periferiche input, output e accessori stampante braille-sintetizzatore vocale 6 anni
- macchina da scrivere sistema di elaborazione testi 6 anni
- lenti oftalmiche e a contatto 4 anni
- sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti 6 anni

Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva.

1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a)dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;
b)dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.

Numerazione dei dispositivi protesici su misura.

1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di matricola deve essere reimpresso sulla parte sostituita.

Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.

Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

Modalità di controllo.

1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.

Aggiornamento del nomenclatore.

1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

(abrogazione)

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.

NOMENCLATORE TARIFFARIO

PROTESI OCULARI

È il risultato di una complessa lavorazione che richiede rilevamenti cavitari e prove con modelli di adattamento al fine di ottenere la migliore somiglianza possibile con l'occhio superstite o con la protesi controlaterale.
Serie di due protesi in vetro per tutte le cavità anoftalmiche
26.11.003-06.30.21.003 L. 400.000
Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti
26.15.007-06.30.21.009 L. 560.000
Serie di due protesi in vetro mobili per interventi speciali, peduncolate o per endoprotesi
26.15.009-06.30.21.015 L. 580.000
Una protesi in resina
26.13.0050-6.30.21.021 L. 1.000.000
Protesi a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi
06.30.21.024 L. 1.500.000
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti
26.15.011-06.30.21.027 L. 1.500.000
Una protesi mobile in resina per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi
26.15.0130-6.30.21.030 L. 1.500.000
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico
06.30.21.036 L. 1.500.000
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato
06.30.21.039 L. 1.500.000
AGGIUNTIVI:
Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e per protesi in resina). Importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascunafornitura 26.85.001-06.30.21.042 L. 280.000
Protesi oculari (non personalizzate) provvisorie:
Una protesi provvisoria in vetro
26.17.001-06.30.21.045 L. 120.000
Una protesi provvisoria in resina
26.17.003-06.30.21.048 L. 250.000
Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi
21.03.06.003 L. 68.000
Lente oftalmica prismatica per l'innalzamento o abbassamento dell'occhio con protesi per completare l'estetica del paziente e fornire simultaneamente protezione a difesa dell'occhio controlaterale sano e integro
21.03.06.180 L. 36.000
N.B.:
1. La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità anoftalmiche
2. Le protesi in vetro e resina personalizzate su misura si riferiscono a tutte le cavità anoftalmiche.
3. Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche tranne che nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici.
4. Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico.
5. Le protesi a guscio in resina per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico tranne nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici.
6. Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili e nei casi in cui è presente un'allergia ai materiali plastici.
7. Le protesi mobili in resina per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili.

DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI

L'individuazione, l'applicazione, l'adattamento alle esigenze soggettive dell'assistito e lafornitura di questi dispositivi è fatta dall'ottico abilitato. I dispositivi di seguito elencati possono essere concessi agli ipovedenti, ossia a coloro che hanno un residuo-visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione nonché ai minori di anni 18 affetti da ambliopia.

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

Lente in vetro crown:
da 0 a +/-4 sferica diametro 65
29.02.003-21.03.03.003 L. 25.000
da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65
29.02.011-21.03.03.006 L. 35.000
Lente in vetro al titanio o indice > 1,6:
da -2 a -8 sferica diametro 65
29.02.017-21.03.03.009 L. 60.000
da - 8.25 a -10 sferica diametro 65
29.02.021-21.03.03.012 L. 65.000
da -10.25 a -20 sferica diametro 60
29.02.025-21.03.03.015 L. 80.000
da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60
29.02.027-21.03.03.018 L. 90.000
oltre le 23 diottrie, per ogni diottria
29.02.028-21.03.03.021 L. 9.000
da +4 a +6 sferica diametro 60
29.02.033-21.03.03.024 L. 60.000
da +4 a +6 sferica diametro 65
29.02.035-21.03.03.027 L. 60.000
da +6.25 a +8 sferica diametro 60
29.02.033-21.03.03.030 L. 70.000
da +6.25 a +8 sferica diametro 65
29.02.035-21.03.03.033 L. 70.000
da +8.25 a +10 sferica diametro 60
29.02.037-21.03.03.036 L. 80.000
Lente in plastica termoindurente:
da 0 a +/-6 sferica diametro 60
29.02.205-21.03.03.039 L. 38.000
da 0 a +/-6 sferica diametro 65
29.02.207-21.03.03.042 L. 43.000
da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60
29.02.205-21.03.03.045 L. 45.000
da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65
29.02.207-21.03.03.048 L. 54.000
da +/-8.25 a +/-12 sferica diametro 60
29.02.209-21.03.03.051 L. 74.000
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro60
29.02.217-21.03.03.054 L. 45.000
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65
29.02.219-21.03.03.057 L. 50.000
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60
29.02.221-21.03.03.060 L. 55.000
sfera da +/-6 25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65
29.02.223-21.03.03.063 L. 75.000
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60
29.02.225-21.03.03.066 L. 80.000
sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60
29.02.227-21.03.03.069 L. 90.000
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60
29.02.229-21.03.03.072 L. 35.000
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65
29.02.231-21.03.03.075 L. 45.000
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 60
29.02.233-21.03.03.078 L. 50.000
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 65
29.02.235-21.03.03.081 L. 85.000
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diam. 60
29.02.237-21.03.03.084 L. 90.000
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60
29.02.239-21.03.03.087 L. 95.000
sfera da -/0.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60
29.02.241-21.03.03.090 L. 100.000
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60
29.02.243-21.03.03.093 L. 65.000
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65
29.02.245-21.03.03.096 L. 70.000

LENTE PER AFACHIA O INGRANDENTE IN PLASTICA PER IPOVEDENTI

Asferica lenticolare:
sfera fino a +16
29.02.247-21.03.03.099 L. 120.000
sfera fino a +20
29.02.249-21.03.03.102 L. 125.000
sfera fino a +16 cilindro +2
29.02.251-21.03.03.105 L. 130.000
sfera fino a +20 cilindro +2
29.02.253-21.03.03.108 L. 140.000
sfera fino a +16 cilindro +4
29.02.255-21.03.03.111 L. 140.000
sfera fino a +20 cilindro +4
29.02.257-21.03.03.114 L. 145.000
Asferica campo totale:
sfera fino a +16
29.02.261-21.03.03.117 L. 150.000
sfera fino a +16 cilindro a +2
29.02.265-21.03.03.120 L. 165.000
sfera fino a +16 cilindro a +4
29.02.269-21.03.03.123 L. 170.000
oltre +16 per ogni diottria
21.03.03.126 L. 20.000
Lente in plastica occlusoria, asferica lenticolare o a rampo totale per appaiamento Peso
(29.03.001)-21.03.03.129 L. 40.000
Lente con superficie indurita in policarbonato o plastica indice > 1,55:
da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65
21.03.03.132 L. 112.000
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65
21.03.03.135 L. 124.000
da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65
21.03.03.138 L. 120.000
da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65
21.03.03.141 L. 128.000
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65
21.03.03.144 L. 135.000
LENTE BIFOCALE INGRANDENTE PER SOGGETTI AMBLIOPI E/O IPOVEDENTI
Lente bifocale:
in vetro minerale da 1,5 a 4
29.02.301-21.03.03.147 L. 320.000
in plastica da 1,5 a 6
29.02.305-21.03.03.150 L. 330.000
per appaiamento peso in vetro minerale
29.02.303-21.03.03.153 L. 115.000
per appaiamento peso in plastica
29.02.307-21.03.03.156 L. 120.000
ADDIZIONALI PER TUTTE LE LENTI:
Per l'eventuale correzione cilindrica compresa ove non tariffata:
tra 0,25 e 2
29.85.001-21.03.03.159 L. 13.000
tra 2,25 e 4
29.05.003-21.03.03.162 L. 31.000
tra 4,25 e 6
29.05.005-21.03.03.165 L. 36.000
tra 6,25 e 8
29.05.00721.03.03 168 L. 38.000
per tutte le lenti oftalmiche, per eventuale correzione prismatica:
fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown
21.03.03.171 L. 32.000
fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown
21.03.03.174 L. 36.000
fino a 5.50 driottrie prismatiche in plastica
21.03.03.177 L. 32.000
fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica
21.03.03.180 L. 36.000

Altro

Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche
29.85.015-21.03.06.003 L. 80.000
Individuazione e applicazione personalizzata di una lente 29.85.017-21.03.03.1831 L. 5.000
Filtro prismatico press-on in plastica da: 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6.7-8-10-12-15-20-25-30/cad
21.03.03.186 L. 48.000
Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) 1/cad.
21.03.36.003 L. 7.200
Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie in afachia e per stimolazione maculare/cad.
21.03.36.006 L. 120.000
Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu 21.03.06.006 L. 20.000
Trattamento indurente per lenti in materiale plastico termoindurente (organico)
21.03.03.1891 L. 5.000
Colorazione o smerigliatura/cad.
29.85.019-21.03.03.192 L. 9.000
Trattamento antiriflesso multistrato/cad.
29.85.021-21.03.03.195 L. 30.000

LENTE A CONTATTO

Concedibile esclusivamente quando la correzione non è migliorabile o ottenibile con lente oftalmica e/o in presenza di anisometropia elevata. La tariffa di riferimento si intende comprensiva della prestazione relativa alla individuazione, prova e personalizzazione, quantificata in L 30.000 per ogni lente a contatto fornita.
Rigida sferica
ISO 8320 2.43 29.02.101-21.03.09.003 L. 200.000
Rigida sferica con flange toriche codice specifico
ISO 8320 2.54 21.03.09.006 L. 225.000
Rigida torica (interna o esterna)
ISO 8320 2.53 21.03.09.009 L. 225.000
Rigida bitorica
ISO 8320 2.8 21.03.09.012 L. 250.000
Gas-permeabile sferica
ISO 8320 2.44 29.02.105-21.03.09.015 L. 260.000
Gas-permeabile sferica a flange toriche
ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54 21.03.09.018 L. 280.000
Gas-permeabile torica (interna o esterna)
ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53 21.03.09.021 L. 300.000
Lente a contatto gas-permeabile (rossa) (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbenza delle radiazioni blu e UV nocive)
EN ISO 8321-1:1996 21.03.09.024 L. 250.000
Lente a contatto gas-permeabile per afachia (a forte assorbenza di radiazioni blu e UV nocive)
EN ISO 8321-2:1996 21.03.09.027 L. 255.000
Idrofila sferica
ISO 8320 2.27 29.02.103-21.03.09.030 L. 200.000
Idrofila torica
ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.5321.03.09.033 L. 250.000
Lente idrofila cosmetica (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie)
ISO 8320 4.3221.03.09.036 L. 300.000
Lente idrofila cosmetica (con potere driottrico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali)
ISO 8320 4.321.03.09.039 L. 350.000
Lente idrofila anti UV
21.03.09.042 L. 200.000
Lente al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale
29.02.107-21.03.09.045 L. 270.000
Lente terapeutica neutra
ISO 8320 2.51 21.03.09.048 L. 56.000
Lente protettiva
ISO 8320 2.5 21.03.09.051 L. 70.000
Lente composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es.: gas-permeabile al centro e idrofila in periferia)
ISO 8320 2.12 21.03.09.054 L. 315.000
Lente sclero-corneale da calco-rilievo oculare (solo per cheratocono, cheratoglobo, astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, ristagno, pupilla decentrata, non reagente alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.)
ISO 8320 7.3 21.03.09.057 L. 1.500.000
Lente sclero-corneale preformata gas-permeabile (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma predeterminata)
ISO 8320 7.621.03.09.060 L. 1.500.000
Lente sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato)
ISO 8320 4.3321.03.09.063 L. 1.500.000
COSTI ADDIZIONALI PER LAVORAZIONI PER SINGOLA LENTE:
Foro/i di ventilazione
ISO 8320 2.2.121.03.09.066 L. 35.000
Prisma di bilanciamento
ISO 8320 2.3.721.03.09.069 L. 35.000
Canalizzazione solo per lenti sclerali
ISO 8320 2.1.221.03.09.072 L. 70.000
Sterilizzazione e rigenerazione lente Idrofila
ISO 832021.03.09.075 L. 21.000
Formazione di nuova curva di transizione
ISO 8320 2.1.021.03.09.078 L. 21.000

CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

Sistemi Telescopici Galileiani e Kepleriani(completi di supporto telescopico, eventuale correzione ottica, se interna, occlusoria e astuccio):
Monoculare lontano galileiano
29.05.001-21.03.21.003 L. 540.000
Monoculare vicino galileiano
29.05.001-21.03.24.003 L. 540.000
Binoculare lontano galileiano
29.05.003-21.03.21.006 L. 800.000
Binoculare vicino galileiano
29.05.003-21.03.24.006 L. 800.000
Monoculare lontano kepleriano
21.03.21.009 L. 600.000
Monoculare vicino kepleriano
21.03.24.009 L. 650.000
Binoculare lontano kepleriano
21.03.21.012 L. 850.000
Binoculare vicino kepleriano
21.03.24.012 L. 850.000
Monoculare Autoilluminante Galileiano
29.05.005-21.03.21.015 L. 700.000
N.B: i sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.003 - 21.03.24.003 - 21.03.21.006 e 21.03.24.006 sono alternativi, rispettivamente, ai sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.009 - 21.03.24.009 - 21.03.21.012 e 21.03.24.012.
Lenti a doppietto acromatico ingrandenti
21.03.30.00 L. 370.000
Leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile ed inclinabile
21.27.06.0031 L. 50.000
Occhiali prismatici che non correggono la vista ma regolano l'angolazione del campo visivo per una visione supina. Es. leggere o guardare la TV
21.03.33.003 L. 120.000

TERMOMETRI E OROLOGI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.
Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo
201.01.0309.51.03.003
Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo
201.01.0709.51.06.003
Sveglia tattile
201.01.01109.51.09.003
Termometro sonoro
201.01.01709.48.03.003

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione
Bastone bianco rigido
UNI EN ISO 11334 - 1201.01.0 112.03.03.003
Bastone bianco pieghevole in metallo
UNI EN ISO 11334 - 112.03.03.006

AUSILI OTTICI ELETTRONICI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione.
Ingranditore per personal computer Software di ingrandimento del testo delle immagini dello schermo di un personal computer da 8 a 16 volte
201.21.0121.06.03.009
Sistema I.C.R. Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner completo di software applicativo per personal computer
201.31.0121.06.06.003
Video-ingranditore ottico elettronico Concedibile, in alternativa alla fornitura del sistema telescopico galileiano o kepleriano, agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura di caratteri a stampa di uso corrente. Video ingranditore ottico elettronico BN da tavolo a circuito chiuso completo di telecamera CCD, monitor di almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y, capacità ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo, illuminazione diretta, inversione immagine positiva negativa, (da collaudare a casa)
29.05.021-21.06.03.003
Videoingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile
21.06.03.006
N.B.:
il video ingranditore di cui al cod. 21.06.03.003 è alternativo a quello di cui al cod. 21.06.03.006.

PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residio visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione. Stampante Braille Collegata ad un PC, stampa in caratteri braille a facciata singola i dati inviati attraverso la porta parallela o seriale, velocità di stampa 20 caratteri al secondo
21.09.09.003
Sintetizzatore vocale Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre almeno parole in lingua italiana a vocabolario illimitato e in grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in modalità testo.
201.11.0121.09.15.003

MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE TESTI

Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residio visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione:
Tavoletta per scrittura braille, in metallo con punteruolo:
- formato tascabile
201.01.2121.15.12.003
- formato medio con almeno 22 righe di caselle standard
201.01.2321.15.12.006
Display braille (collaudabile a domicilio) Apparecchiatura dotata di un minimo di 20 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti, collegabile al personal computer e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità di testo
- a 20 caratteri braille
201.11.0521.15.15.003
- a 40 caratteri braille
201.11.0721.15.15.006
Macchina dattilobraille per pagine con formato non inferiore a cm 22x35
201.01.3121.15.06.003
N.B.
gli ausili tecnici di cui ai codici 201.11.01/.05/.07 e 201.21.01 sono alternativi tra loro al fine di consentire agli aventi diritto completa autonomia nell'uso di computer quale quotidiano strumento di lavoro, di studio o di emancipazione culturale.

L'ipovedente al volante?

La discussione e i dubbi sul quando un ipovedente può ottenere la patente di guida è sempre all'ordine del giorno, soprattutto con l'introduzione del "patentino" per guidare i motorini.
Di seguito riportiamo l'estratto relativo ai Requisiti visivi dal: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

Art. 322. - Requisiti visivi (art. 119 Nuovo C.s.).
  1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
  2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
  3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
  4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
  5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
  6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
  7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
  8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.
  9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
  10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
  11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
  12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
  13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Art. 325. - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 C.s.).
  1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
    1. i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
    2. coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
    3. coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
    4. coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
  2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
  3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
  4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
  5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
  6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.